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TITOLO IV - REGOLAMENTO DISCIPLINARE E SANZIONI

 

Art. 17 Premessa

 

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento “anomalo” in una strategia di recupero o inserimento più generale. La successione delle sanzioni non è, né deve essere, automatica: mancanze lievi, anche se reiterate, possono rimanere oggetto di sanzioni leggere; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati.

La sanzione deve essere tempestiva per assicurarne la comprensione e quindi l’efficacia.

  1. Le sanzioni possono essere date anche per mancanze commesse fuori della scuola, ma che siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell’ambiente scolastico.
  2. La convocazione dei genitori non si configura come sanzione disciplinare, ma come mezzo di informazione e di ricerca di una concreta strategia di recupero.
  3. Le sanzioni per mancanze disciplinari devono ispirarsi ai principi della finalità educativa, della responsabilità individuale, della trasparenza e della proporzionalità della riparazione del danno. È sempre possibile la conversione della sanzione nello svolgimento di attività in favore della scuola. Potrà essere inoltre attuato un intervento rieducativo basato sulla trasmissione di informazioni relative alle disposizioni di legge e di nozioni di educazione civica.
  4. Tutti i provvedimenti che comportino una formulazione scritta concorrono automaticamente a determinare il voto di fine periodo (trimestre/quadrimestre/pentamestre) e finale di condotta. Concorrono altresì alla determinazione del credito scolastico per la parte in cui è valutata la qualità della partecipazione al dialogo educativo: esso è comunque stabilito dal Consiglio di Classe anche in relazione alle osservazioni dei singoli docenti sul comportamento dello studente interessato.
  5. In relazione alle specifiche condizioni in cui si è verificata ogni infrazione e tenendo conto delle situazioni degli studenti coinvolti, si valuta la gravità della mancanza disciplinare in modo da commisurare ad essa il provvedimento da adottare.
  6. In presenza di attenuanti e/o di aggravanti e tenuto conto se la mancanza sia episodica o ripetuta, è sempre possibile irrogare una sanzione di grado inferiore o superiore, oltre a prevedere la sua integrazione con provvedimenti alternativi.

 

Art.18 - Interventi di responsabilizzazione e sanzionatori

Nei confronti dell’alunno responsabile di comportamenti contrari a quanto specificato nel presente regolamento sono disposti, a seconda dei casi:

  1. interventi di richiamo;

Per entrambe le tipologie l’alunno ha sempre il diritto di essere ascoltato per l’esposizione delle proprie ragioni.

 

  1. interventi di richiamo e soggetti competenti:

 

Tipo di intervento

Soggetto competente

I) rimprovero verbale

Operatore scolastico

II) nota di comunicazione alla famiglia

Insegnante

III) sospensione temporanea o limitazioni nella partecipazione ad alcune attività; consegne speciali da osservare

Insegnante

IV) annotazione sui documenti scolastici di classe

Insegnante

V) richiesta di colloquio del docente col genitore/affidatario

Insegnante; Dirigente Scolastico

VI) lettera di informazione/richiamo rivolta ai genitori/affidatari

Dirigente Scolastico, fiduciario, docente.

 


 

  1. B) sanzioni e soggetti competenti:

 

Sanzione

Soggetto competente

I) verbalizzazione, da parte del consiglio di classe, eventualmente accompagnata da:

a) richiesta di colloquio di un docente, in rappresentanza del consiglio, con un genitore o l’affidatario;

 b) comunicazione scritta ai genitori/affidatari.

Consiglio di classe

II) note da allegare nel fascicolo personale dell’alunno.

Insegnante unitamente al Dirigente Scolastico

III) allontanamento dalla comunità scolastica sino a quindici giorni

Consiglio di classe

IV) allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni

Consiglio d’istituto

V) allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni ed esclusione dallo scrutinio finale e/o non ammissione all’esame conclusivo del corso di studi

Consiglio d’istituto

VI) per comportamenti implicanti situazione di rischio grave, per alunni, personale e l’alunno medesimo, può essere disposto l’allontanamento dalla comunità scolastica sino al permanere della predetta situazione di rischio.

Consiglio d’istituto

 

  1. C) Criteri per la valutazione della gravità

 

La decisione in ordine agli interventi di richiamo o all’irrogazione delle sanzioni e al relativo livello viene assunta sulla base dei seguenti criteri:

1) Tipologia:

  1. inadempienze
    1. caratterizzate dal mancato compimento di obblighi o doveri di lavoro o regolamentari;
  2. violazioni:
  • plagio, attivo e/o passivo, nell’esecuzione di verifiche e compiti didattici;
  • suggerimenti non autorizzati a compagni impegnati nelle prove di valutazione;
  • occultamenti di comunicazioni alle famiglie;
  • falsificazione di firme dei genitori/affidatari;
  • manomissione o alterazione di documenti scolastici;
  • danneggiamenti a carattere involontario per negligenza o inosservanza delle disposizioni;
  • lesioni a carattere involontario per negligenza o inosservanza delle disposizioni;
  • diffusione a terzi di riprese foto/video/audio in violazione delle norme sulla privacy;
  • offese, minacce, azioni di bullismo e discriminazioni a persone o istituzioni (religioni, autorità, etnie ecc);
  • azioni o ingiurie gravemente lesive della dignità della persona;
  • danneggiamenti volontari, furti o sottrazioni;
  • introduzione nella scuola di alcolici e/o droghe;
  • partecipazione a litigi violenti;
  • aggressioni non pianificate;
  • aggressioni pianificate.

 

2) Gravità degli esiti

  1. lieve: con piccoli effetti o conseguenze non comprendenti costi di ripristino o lesioni;
  2. media: con ricadute prolungate nel tempo su cose, persone o sullo svolgimento delle attività e/o costi di ripristino sino a 300€; disagio psicologico recuperabile con brevi periodi di cura e attenzione; lesioni non richiedenti cure o curabili in loco con interventi di minuto primo soccorso;
  3. alta: con conseguenze durevoli o che richiedono interventi straordinari di recupero e/o costi di ripristino oltre i 300€; disagio psicologico recuperabile con periodi di cura e assistenza prolungati; lesioni determinanti stati particolarmente dolorosi o richiedenti interventi importanti di primo soccorso;
  4. altissima: con danneggiamenti a dispositivi o strutture la cui alterazione costituisce rischio grave per l’intera comunità o che richiedano interventi di ripristino superiori ai 2000€; grave disagio psicologico richiedente interventi specialistici; lesioni necessitanti di interventi sanitari importanti.

La valutazione della gravità degli esiti tiene conto anche degli eventuali effetti potenziali, quando il comportamento dell’alunno, pur non producendo conseguenze effettive, è tuttavia in grado di determinare conseguenze rilevanti.

 

3) Ricorrenza

  1. occasionale
  2. reiterata
  3. costante

 

4) Elementi o circostanze attenuanti:

  1. accertate situazioni di disagio sociale;
  2. particolari condizioni patologiche e/o di sofferenza psicologica soggettiva
  3. provocazioni, occasionali o ripetute, da parte di compagni o altri soggetti
  4. errata percezione/valutazione delle circostanze scatenanti o di contesto
  5. immediata disponibilità al riconoscimento delle proprie colpe, scuse ad eventuali parti offese e impegno a risarcimenti e/o a comportamenti corretti;

 

5) Elementi o circostanze aggravanti:

  1. premeditazione
  2. azioni di gruppo
  3. azioni ai danni di soggetti deboli
  4. azioni ai danni di soggetti diversamente abili

Per comportamenti sino alla “violazione” con “danneggiamenti a carattere involontario per superficialità o negligenza”, di gravità lieve e ricorrenza occasionale, viene disposto un intervento di richiamo; per livelli superiori viene irrogata una sanzione disciplinare. In caso di comportamenti oggettivamente sanzionabili, sulla base della valutazione di quanto al punto 4, la sanzione può essere convertita in intervento di richiamo.

 

  1. D) Modalità

 

1- Il rimprovero verbale può essere disposto da ciascun operatore scolastico; interventi di livello superiore sono sempre disposti o promossi dagli insegnanti.

2- L’insegnante che rileva i comportamenti non conformi ricostruisce i fatti, ascolta le ragioni degli alunni coinvolti e valuta le eventuali responsabilità. Sulla base della predetta valutazione, a seconda dei casi:

a) dispone autonomamente l’intervento di richiamo;

b) ove ritenga sussistano le condizioni per l’irrogazione di sanzioni disciplinari sottopone i fatti all’attenzione dei colleghi del consiglio di classe. Nel caso in cui l’insegnante non faccia parte dell’organo collegiale cui compete l’irrogazione della sanzione, l’insegnante medesimo redige una sintetica relazione scritta sui fatti indirizzata al Dirigente Scolastico. Ove i docenti della classe dell’alunno ritengano la sussistenza delle condizioni per disporne l’allontanamento dalla comunità scolastica ne danno immediata comunicazione al Dirigente Scolastico cui compete la decisione di convocare, in via straordinaria, il consiglio di classe o di promuovere la convocazione del consiglio d’istituto.

3- All'alunno cui viene irrogata una sanzione viene sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione medesima in attività a favore della comunità scolastica, comprendenti anche:

  • impegno a osservare comportamenti corretti
  • formali scuse ad eventuali soggetti lesi od offesi
  • ripristino o risarcimento di eventuali danneggiamenti o costi derivanti dal comportamento sanzionato
  • svolgimento, per periodi determinati, di incarichi o impegni a favore:
    • di compagni (in particolare soggetti disabili);
    • della scuola (pulizia, tinteggiatura, piccole manutenzioni, etc.);
    • della comunità scolastica (attività a favore della biblioteca);
    • di soggetti o strutture esterne (sanzioni pecuniarie da devolvere a soggetti, enti o associazioni impegnate nel sociale, partecipazione alle attività di dette associazioni per un determinato periodo).

A tale scopo i docenti della classe delegano ad un collega il compito di proporre all’alunno responsabile lo svolgimento delle predette attività; di tale proposta deve essere effettuato processo verbale; una copia di tale processo verbale va trasmessa ai genitori/affidatari.

4- La predetta disposizione non si applica in caso della sanzione VI riportata nella tabella, quando l’organo collegiale abbia rilevato una situazione di rischio grave ed immediato.

5- Le sanzioni sono notificate al genitore/affidatario dell’alunno. Per le sanzioni di entità inferiore all’allontanamento dalla comunità scolastica, la notifica è contestualizzata nell’ambito della copia del processo verbale di cui al precedente comma 3. Ove la sanzione prevede l’allontanamento dalla comunità scolastica la notifica è sempre effettuata in forma di comunicazione scritta espressa prima della decorrenza e dovrà contenere:

  • descrizione dei fatti e loro valutazione sulla base dei criteri di cui al precedente punto “C”;
  • durata dell’allontanamento e decorrenza;
  • indicazioni relative al mantenimento dei rapporti con la scuola durante il periodo di allontanamento;
  • indicazioni sulle possibilità di ricorso.

Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso la durata dell'allontanamento e' commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità' scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

Le sanzioni disciplinari che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente e' consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione

d’esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

 

  1. E) Provvedimenti disciplinari particolari relativi all’uso improprio dei telefoni cellulari e dei dispositivi di ripresa foto/video/audio

1 - L’uso del telefono cellulare da parte degli alunni durante lo svolgimento delle lezioni è vietato; contestualmente è vietato anche l’uso delle suonerie.

2 - In deroga al comma 1, l’uso è consentito ove questo sia stato espressamente autorizzato dal docente per scopi didattici.

3 - In caso di infrazione il docente adotta i seguenti provvedimenti:

  1. alla prima infrazione dispone un rimprovero verbale e richiama il divieto regolamentare;
  2. in caso di reiterazione ritira il telefono cellulare e lo restituisce al termine della giornata;
  3. in caso di ulteriori reiterazioni ritira il telefono cellulare; la restituzione viene effettuata al genitore/affidatario appositamente convocato presso la scuola unitamente alla richiesta di una maggiore collaborazione nel sollecitare l’alunno al rispetto della presente disposizione regolamentare.

4 - In caso di diffusione a terzi di registrazioni foto/video/audio di alunni ed operatori scolastici ove non siano stati previamente informati gli interessati e non sia stato espressamente acquisito il loro consenso il docente che ha rilevato l’infrazione procede nel seguente modo:

  1. alla prima infrazione dispone un rimprovero verbale e richiama il divieto regolamentare e invita il genitore/affidatario ad informare i soggetti dei quali sono state irregolarmente diffuse le immagini;
  2. in caso di reiterazione o in caso di rifiuto il docente informa il DS il quale, anche ai fini dell’applicazione del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 (Privacy), mette a conoscenza dei soggetti ripresi della avvenuta violazione e valuta, unitamente ai colleghi del consiglio di classe, l’opportunità di irrogare una sanzione disciplinare e la relativa entità.

 

Art 19 - Impugnazioni - Organo di garanzia d’istituto (OG)

  1. Gli interventi di richiamo non sono impugnabili; le sanzioni sono impugnabili davanti all’Organo di Garanzia d’Istituto di cui ai commi successivi.
  2. L’impugnazione viene effettuata tramite ricorso scritto indirizzato al Dirigente Scolastico entro quindici giorni dal ricevimento della notifica della sanzione. La notifica reca la possibilità di ricorrere secondo le modalità riportate ai successivi commi 3, 4 e A tale scopo le sanzioni che prevedono l’allontanamento dalla comunità scolastica decorrono quindici giorni dopo la notifica; tale disposizione non si applica nel caso del livello VI della tabella delle sanzioni di cui all’art. 21, quando vi sia pericolo immediato per le persone.
  3. Nel ricorso sono riportati i punti contestati della sanzione e le relative motivazioni. I ricorsi possono essere inoltrati, oltre che dai Genitori dell’alunno destinatario della sanzione, da chiunque ne abbia interesse, incluse eventuali parti offese.

 

Art. 20 - Patto educativo di corresponsabilità

  1. In applicazione dell’art. 5 bis del DPR 249/98 come modificato dal DPR 235/2007; la scuola predispone il documento recante il “Patto educativo di corresponsabilità” che impegna operatori scolastici e genitori/affidatari a migliorare il rapporto di collaborazione finalizzato al successo educativo e al rispetto del presente regolamento, delle disposizioni contenute nelle altre carte fondamentali d’istituto e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
  2. Il patto educativo di corresponsabilità viene sottoscritto dal genitore e dall’alunno all’atto della presentazione della domanda d’iscrizione alla scuola; la firma della domanda d’iscrizione implica la sottoscrizione del patto.
  3. Il Patto viene illustrato ai genitori degli alunni di terza media nell’ambito delle assemblee convocate per l’orientamento scolastico; sulla base delle osservazioni emerse il Consiglio d’istituto adotta le eventuali modifiche. Proposte di modifica possono essere prodotte anche dai consigli di classe, dal collegio dei docenti e da singoli genitori.

 

 

Art. 21 Criteri per l’attribuzione del voto di condotta degli studenti

(D.L.1-9-2008; n.137 convertito dalla Legge 30-10-2008, n. 169 e D.M. n.5 del 16-1-2009; Regolamento del 13-3-2009)

 

Il Voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe in base ai seguenti criteri:

  1. Frequenza delle lezioni e puntualità (giorni di assenza, entrate in ritardo, uscite anticipate)
  2. Partecipazione durante le lezioni e in tutte le attività didattiche (visite guidate, viaggi d’istruzione, partecipazione a gare sportive, PCTO ecc.)
  3. Impegno e continuità
  4. Rispetto delle regole

 

Al fine di garantire coerenza e uniformità alle operazioni dei Consigli di classe, la griglia di valutazione del voto di condotta viene discussa e approvata dal Collegio dei Docenti.

 

 

Art. 22 - Procedure per l’ irrogazione delle sanzioni disciplinari e per la salvaguardia del diritto alla difesa dello studente.

Lo studente non può essere soggetto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esprimere le proprie ragioni verbalmente o per iscritto.

 

  • Ogni procedimento disciplinare inizia con la contestazione di addebito in modo da garantire allo studente il diritto di esporre le proprie ragioni. Contestuale viene inoltrata l'informazione alla famiglia dello studente circa la data e l'ora della riunione dell'organo collegiale e l'invito ad assistere il proprio figlio nell'esposizione delle proprie ragioni. Nel caso in cui i genitori non potessero essere presenti il DS potrà nominare un tutore.
  • Nel caso di ammonizione scritta il docente, dopo aver formulato oralmente la contestazione allo studente, la annota sul registro elettronico e cartaceo e la comunicazione arriverà per alla famiglia. L o studente ha la facoltà di comunicare le sue giustificazioni al Dirigente Scolastico. Il docente, nei casi più gravi, comunicherà il fatto al D.S.
  • Nel caso di censura scritta il Dirigente Scolastico avvia la procedura della contestazione scritta di addebito, dopo aver ascoltato lo studente, i docenti e i rappresentanti di classe degli studenti e chiunque possa fornire significativi elementi di conoscenza.

      Lo studente, entro i due giorni dalla notifica della censura, può presentare per iscritto

      ragioni a sua difesa.

  • Nel caso di mancanze disciplinari che prevedono l’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per meno di 15 gg, spetta al D.S.o suo delegato avviare, dopo la contestazione scritta di addebito, la fase istruttoria, nella quale vanno acquisiti tutti gli elementi utili per la conoscenza del caso e per la successiva deliberazione del Consiglio di classe. Lo studente viene pertanto invitato a presentare, entro due giorni dalla notifica della contestazione di addebito, una propria memoria scritta indicando prove e testimonianze a suo favore.
  • Nel caso di mancanze disciplinari che prevedono l’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per più di 15 gg, o per l’intero anno scolastico o l’esclusione dallo scrutinio finale o dall’esame di stato spetta al D.S.o suo delegato avviare, dopo la contestazione scritta di addebito, la fase istruttoria, nella quale vanno acquisiti tutti gli elementi utili per la conoscenza del caso e per la successiva deliberazione del Consiglio d’Istituto su proposta del Consiglio di Classe. Lo studente viene pertanto invitato a presentare, entro due giorni, una propria memoria scritta e a indicare prove e testimonianze a suo favore.
  • L’esame del caso avverrà nel Consiglio di classe allargato nel corso del quale si ascolterà lo studente e le testimonianze a lui favorevoli. Infine verranno sentiti tutti coloro che possono fornire testimonianze utili sui fatti contestati. Al termine il consiglio di classe ristretto formulerà la proposta o le proposte di sanzione da adottare sulle quali i componenti esprimeranno un voto.
  • Il provvedimento adottato dall’organismo sarà motivato e terrà conto del clima in cui i fatti siano stati commessi e della storia personale dello studente.
  • Nel caso di mancanze disciplinari che si potrebbero configurare come reati e che facciano presumere una pericolosità dello studente per la comunità scolastica, il D.S. informerà immediatamente la famiglia e le forze dell’ordine.
  • Consiglio d’istituto

 

 Art. 23 Impugnazioni e ricorsi

 

  1. Avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse entro 15gg dalla comunicazione, all’Organo di garanzia interno alla scuola il quale è tenuto ad esprimersi entro i successivi 10 gg (D.P.R- n. 235 del 21/11/2007)
  2. Avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse entro 15gg dalla comunicazione dell’organo di garanzia della scuola, all’Organo di garanzia regionale il quale è tenuto ad esprimersi entro i successivi 30 gg (D.P.R- n. 235 del 21/11/2007 e nota del 31 luglio 2008). Tale organo deve verificare la corretta applicazione della normativa, dei regolamenti e procede all’istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o  di memorie scritte per valutare la legittimità del provvedimento.

 

 

Art. 24 Organo di Garanzia

Finalità e compiti

  1. È costituito presso l’Istituto di Istruzione Superiore “F.Filelfo” di Tolentino, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DPR n. 249 del 24 giugno 1998, l’Organo di Garanzia.
  2. Tale Organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all’interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.
  3. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:

- prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;

- esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell’istituto in seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma di regolamento di disciplina.

  1. Il funzionamento dell’Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.

 

Composizione

  1. L’Organo di Garanzia è composto da:

- il Dirigente Scolastico, che lo presiede;

- due insegnanti;

- un rappresentante degli studenti;

- un rappresentante dei genitori designati all’interno del Consiglio d’Istituto.

Sono inoltre nominati tre membri supplenti (docente, studente, genitore), che subentrano nei casi di temporanea impossibilità o di non compatibilità (ad esempio, il soggetto fa parte dell’organo che ha irrogato la sanzione o il soggetto è parte in causa del provvedimento).

  1. La designazione dei componenti dell’Organo di Garanzia avviene nella prima seduta ordinaria del Consiglio di Istituto all’inizio di ogni anno scolastico.

L’Organo di Garanzia resta in carica per un anno, comunque fino alla designazione dei nuovi componenti, al fine di consentire il regolare funzionamento .

  1. I genitori e gli studenti componenti dell’Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla classe del proprio figlio o compagno, ovvero insegnanti della classe del proprio figlio.
  2. Gli insegnanti componenti dell’Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi ovvero propri studenti.
  3. Nel caso si verifichi una di tali situazioni, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.
  4. La funzione di segretario verbalizzante viene svolta da uno dei componenti, designato dal Presidente.

 

Modalità e criteri di funzionamento generali

  1. L’Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente.
  2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l’Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.
  3. Ciascuno dei componenti dell’Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute o di cui è venuto a conoscenza e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell’organo stesso .
  4. Le deliberazioni dell’Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione nella quale non è ammessa l’astensione; si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.L'esito sarà riportato nel verbale.
  5. Il verbale della riunione dell’Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.
  6. L’Organo di Garanzia ha facoltà di approvare al suo interno, a maggioranza semplice, un eventuale regolamento per il suo funzionamento.
  7. Le procedure di ricorso, differenziate nella loro natura secondo l’art.1 comma 2 del presente regolamento, sono indicate agli articoli 4 e 5.
  8. L’organo si riunisce con almeno la metà più uno dei membri.

 

Ricorsi per le sanzioni disciplinari

  1. Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina può essere presentato dall’alunno o da uno dei genitori (per l’alunno minorenne) mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell’Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all’accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.
  2. Il ricorso deve essere presentato in segreteria alunni entro il termine prescritto di quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso presi in considerazione.
  3. Fino al giorno che precede la riunione dell’Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.
  4. Ricevuto il ricorso, il Presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente o dell’organo che ha irrogato la sanzione, della famiglia, del Consiglio di Classe, dello stesso Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato.
  5. Il materiale reperito dall’istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell’Organo di Garanzia.
  6. L’organo si riunisce entro i tempi previsti e alla seduta chiama a partecipare lo studente a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare.
  7. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch’egli è chiamato a partecipare alla seduta.
  8. Tutte le testimonianze sono rese a verbale.
  9. L’organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata.
  10. Il Dirigente Scolastico provvederà a informare la famiglia dell’alunno e il Consiglio di Classe tramite notifica scritta.

 

 

Art. 25 ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

L’Organo di garanzia regionale è presieduto dal Direttore dell’ufficio scolastico regionale o da suo delegato, due studenti (designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti),  tre docenti e un genitore (designazione dei rappresentanti del Forum Reg. delle Associazioni per Genitori-FORAGS-)

La competenza a decidere sui reclami contro la violazione dello statuto viene attribuita al Direttore dell’ufficio scolastico regionale la cui decisione è legata al parere vincolante dell’organo di garanzia regionale

 

 

Art. 26 REVISIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

 

  1. Il presente Regolamento di disciplina viene pubblicato e reso noto agli studenti entro un breve periodo dall’inizio dell’attività didattica.
  2. Il Presente Regolamento può essere modificato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di Istituto. Sulla proposta di modifica l’organismo deliberante deve acquisire il parere del Collegio dei docenti.

 

 

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