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REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

 

(Regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera del 23/2/2012)

Art. 1. RIFERIMENTI NORMATIVI
Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:
- art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo
- Legge 24/12/1934 n. 2316 art. 25 – (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico)
- Legge 11/11/1975 n. 584 – Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico
- Circolare MinSan 5/10/1976 n. 69
- Direttiva PCM 14/12/1995
- Circolare MinSan 28/3/2001 n. 4
- Circolare Ministro della Salute 17/12/2004
- Accordo Stato Regioni 16/12/2004 24035/2318
- Circolare 2/SAN/2005 14/1/2005
- Circolare 3/SAN/2005 25/1/2005
- Legge 28/12/2001 n. 448 art. 52 punto 20
- Legge 16/1/2003 n. 3
- Art. 51 della L. 3 del 16/1/2003
- Direttiva PCM 23/12/2003
- Legge finanziaria 2005
- CCNL Scuola 2006-2009
- D.L. n. 81 del 9/4/2008

Art. 2. FINALITÀ
La scuola coopera con la famiglia perché gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita
maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita,
dell’educazione alla convivenza civile e alla legalità.
Pertanto il presente regolamento è redatto con una finalità non coercitiva, bensì educativa e si
prefigge di:
- Prevenire l’abitudine al fumo
- Incoraggiare il fumatore a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle
sigarette
- Garantire un ambiente di lavoro salubre conformemente alle norme vigenti in materia di
sicurezza sul lavoro
- Proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo
- Promuovere iniziative informative/educative sul tema, inserite in un più ampio programma
quinquennale di educazione alla salute
- Favorire la collaborazione sinergica con le famiglie del territorio, condividendo con genitori
ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione
- Fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità e che
faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui.

Art. 3 LOCALI E AREE SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO
E’ stabilito il divieto di fumo in tutti i locali dell’ Istituto di Istruzione Superiore “Francesco
Filelfo” di Tolentino e precisamente: ingresso dell’istituto, atrio, corridoi, scale interne, scale
antincendio, ascensori, aule, uffici, archivi, biblioteca, laboratori, palestre, sale per riunioni, Aula Magna, bagni, cortili dei licei e campetto dell’Istituto Tecnico Economico. In tali locali saranno apposti cartelli con indicazione del divieto di fumo, della relativa delibera di approvazione, delle sanzioni disciplinari applicabili, nonché l’indicazione delle persone preposte alla vigilanza.

Art. 4 SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL’APPLICAZIONE DEL DIVIETO
In attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. del 14/12/1995 e dell’accordo Stato
Regioni del 15/12/2004 è facoltà del Dirigente Scolastico individuare i responsabili preposti
all’applicazione del divieto (Allegato A) in ciascuna delle due sedi con i seguenti compiti:
- Vigilare sulla corretta posizione dei cartelli informativi (Allegato B) da collocarsi in
posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto
- Vigilare sull’osservanza del divieto
- Contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l’apposita modulistica (Allegato C)
- Notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie
dei minorenni sorpresi a fumare

Art. 5 SANZIONI E MULTE
Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell’Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Così come stabilito dall’art. 7 L. 584/1975, modificato dall’art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art. 189 e dall’art. 10 L. 689/1981, dall’art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00.
La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una
donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.
Si ricorda che, poiché al personale dell’Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione
amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell’Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, oppure presso gli uffici postali con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: infrazione divieto di fumo – I.I.S. “F. Filelfo” – Tolentino).
I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l’avvenuto pagamento, presso la segreteria della sede dei licei.
Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell’applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200 a € 2000.
I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Art. 6 NORMA FINALE
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di legge vigenti.

 

 

 

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