A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI
AI GENITORI /VISITATORI/PERSONE ESTERNE
ALLA DSGA
ALL’ALBO
SEDE
OGGETTO: DIVIETO DI FUMO NELLE SCUOLE e NOMINA PREPOSTI
Si ricorda al personale scolastico, agli studenti e a tutta l’utenza che, in base al Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, il divieto di fumo nelle scuole viene esteso, oltre che nei locali chiusi, anche alle aree all'aperto di pertinenza delle Istituzioni Scolastiche e relativamente all’uso della sigaretta elettronica.
Si riporta il contenuto dell'art. 4 del D.L. 12/9/2013, n. 104, che stabilisce quanto segue:
- All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.": quindi è vietato fumare sia nei locali interni sia nei cortili/spazi antistanti delle scuole;
- È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale;
- Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, si ricorda che
È VIETATO:
- Fumare negli spazi interni di tutti i plessi dell’istituto;
- Fumare nelle pertinenze esterne di tutti i plessi dell’istituto (ad es.: campetto sede centrale, scale di emergenza, ingressi di entrambe le sedi, ingresso aule sede licei);
- Utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi di tutti i plessi dell’istituto.
Il divieto interessa tutto il personale scolastico, tutti gli studenti e si estende ai genitori e visitatori eventuali che si trovino nelle aree di cui sopra.
Per quanto sopra, chiunque violi il divieto è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.
Rilevato inoltre che la Circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004 “Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori” prevede l’individuazione, da parte dei dirigenti preposti alle strutture Amministrative e di servizio, di funzionari incaricati di procedere, in ciascuna di esse, alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferirne all’Autorità competente; visto il Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 «Misure urgenti in materia di istruzione, Università e ricerca»; ritenuto di dover provvedere all’individuazione dei suddetti funzionari, il Dirigente scolastico
NOMINA
i docenti e i collaboratori scolastici di seguito elencati, dipendenti di questo Istituto d’istruzione Superiore, quali funzionari preposti alla vigilanza e all’accertamento delle infrazioni al “divieto di fumo” previste dalla citata normativa, ognuno nel proprio plesso di servizio:
SEDE LICEI
- Ex quadrilatero: prof.Romagnoli Roberto
- Ex panico caffè, coccinelle, auditorium: sig.ra Giuseppina Vita
SEDE CENTRALE
- piano Terra: sig.ra Angela Raponi
- primo piano: sig.ra Katia Mogiatti e prof.ssa Calcaterra Isabella
- secondo piano: sig. ra Tiziana Pasqualini e sig.ra Antonella Topa
E’ compito dei funzionari preposti:
- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocare in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull’osservanza dell’applicazione del divieto, accertare le infrazioni e procedere alla contestazione, mediante apposito verbale.
Si confida nel senso di responsabilità e nella collaborazione di tutti.
Il Dirigente scolastico
Prof. Donato Romano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93
