Al Personale A.T.A.

Al D.S.G.A.

Al Presidente del Consiglio di Istituto

Alla R.S.U. All’Ufficio V

Ambito Territoriale di Macerata Al Sindaco del Comune di Tolentino

Alla Provincia di Macerata - Servizio Istruzione

Ai Docenti Alle famiglie degli studenti Al sito web dell’Istituto

 

 

OGGETTO: Misure organizzative in applicazione del DPCM 8 marzo 2020, della nota Capi Dipartimento MI n.279 dell’8 marzo 2020, pubblicata a integrazione della nota MI 278 del 6 marzo 2020, della nota MI n.323 del 10 marzo2020 e della Direttiva P.C.M. n.2/2020

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

VISTO il DPCM 8 marzo 2020;

 

VISTA la nota a firma dei Capi Dipartimento MI n. 279 del 8 marzo 2020 che, tra le istruzioni operative per le Istituzioni Scolastiche, evidenzia:

“I dirigenti scolastici organizzano le attività necessarie concernenti l'amministrazione, la contabilità, i servizi tecnici e la didattica, avvalendosi prevalentemente (per quanto possibile) della modalità a distanza, secondo le modalità semplificate previste dalla Nota 6 marzo 2020, n.278. Per quanto riguarda le prestazioni dei collaboratori scolastici, considerata la sospensione delle lezioni prevista dal DPCM, l’emergenza in atto e la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone per ragioni lavorative e viste le mansioni previste per questo profilo dal CCNL, il dirigente scolastico constatata l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, limiterà il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto ai sensi della legge 146/90.

Le predette prestazioni saranno rese, informata la RSU, attraverso turnazioni del personale tenendo presente, condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi di asili nido e scuola dell’infanzia, condizioni di pendolarismo per i residenti fuori del comune sede di servizio, dipendenti che raggiungono la sede di lavoro con utilizzo dei mezzi pubblici.”

VISTA la nota MI n. 323 del 10 marzo 2020, in cui si evidenzia la necessità di attuare misure organizzative tali da contemperare due diversi aspetti:

  1. - Garantire il funzionamento dell’istituzione scolastica che fornisce servizio pubblico;
  2. - Operare per limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19;

 

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.2 del 12 marzo 2020;

 

VISTA la legge 146/90 con particolare riferimento ai servizi minimi da garantire;

 

VISTE le precedenti disposizioni del Dirigente Scolastico n. prot. 1923 del 9 marzo 2020 e n. prot. 1949 del 10 marzo 2020;

 

VISTO il riscontro del Dsga alla nota del Dirigente Scolastico n. prot. 1949 del 10 marzo 2020;

 

DETERMINA

 

la riorganizzazione del servizio, secondo le direttive enunciate nel dispositivo dopo la premessa che segue.

 

PREMESSA

 

In base al principio di continuità dell’azione amministrativa, la componente non didattica dell’attività scolastica è connotata da specificità e, come tale, costituisce esplicazione di un diritto primario della persona, diritto che, al momento, non può essere efficacemente tutelato se non ricorrendo alla presenza fisica del dipendente all’interno dell’istituzione scolastica, seppur per un periodo di tempo contingentato e limitato allo stretto indispensabile, non essendo fattibile il totale trasferimento in remoto di atti, ancora in buona parte cartacei, e servizi disponibili esclusivamente in sede.

Ciò posto, nella pletora di atti normativi emessi in questi difficili giorni, si ritiene opportuno fare una riflessione sulla rispettiva gerarchia delle fonti. In tale ottica, si rammenta che gli atti successivi originati dal D.L. n.6 del 23.02.2020, convertito in legge il 5 marzo 2020, che all’art.3, comma 1, rinvia l’adozione dei provvedimenti indicati ai successivi D.P.C.M., tra cui l’attualmente vigente Decreto dell’8 marzo u.s., integrato e modificato dai successivi D.P.C.M. del 9 e dell’11 marzo.

 

In tali decreti si dispone fino al 3 aprile p.v.:

  1. la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado;
  2. l’attivazione da parte dei Dirigenti scolastici di modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
  3. lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.81, invitandone al massimo utilizzo per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  4. l’individuazione, da parte del datore di lavoro, delle attività indifferibili da rendere in presenza;
  5. la raccomandazione ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie.

 

Stante queste prescrizioni normative, le successive note dipartimentali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri danno le seguenti indicazioni operative e direttive:

 

  1. la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile; la presenza del personale negli uffici va limitata ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento;
  2. per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni, nell’esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro;
  3. le amministrazioni limitano gli spostamenti del personale con incarichi ad interim o a scavalco relativi ad uffici collocati in sedi territoriali differenti, individuando un’unica sede per lo svolgimento delle attività di competenza del medesimo personale;
  4. è comunque da disporsi l’adozione di misure volte a garantire il mantenimento dell’attività essenziale delle istituzioni scolastiche, adottando ogni forma di gestione flessibile del lavoro;
  5. gli assistenti tecnici provvederanno, in presenza, alla manutenzione del laboratorio di loro pertinenza, assicurando nei casi previsti la salvaguardia dei materiali deperibili, supportando altresì l’Istituzione scolastica nell’applicazione di forme di interazione a distanza;
  6. il Dirigente scolastico, rispetto alle prestazioni dei collaboratori scolastici, constatata la pulizia degli ambienti scolastici e assicurandosi che sia garantita la custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, limita il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di studenti, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, ovvero con provvedimento datoriale, nel caso di assenza di tale strumento. Tale decisione, viste le mansioni previste per questi profili dal CCNL, discende dalla sospensione delle lezioni in presenza prevista dal DPCM, nonché dalla situazione di emergenza per la quale vi è la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti per ragioni lavorative;
  7. le predette prestazioni saranno rese, informata la RSU, attraverso le turnazioni e le altre modalità di organizzazione del lavoro previste dal CCNL vigente del personale, tenendo presenti condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi educativi per l’infanzia, condizioni di pendolarismo con utilizzo dei mezzi pubblici per i residenti fuori dal comune sede di servizio;
  8. solo dopo che il Dirigente scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, 2, c.c.). La norma di cui all’art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio.
  9. Per quanto concerne il punto 8, si rileva, però, che il riferimento all’art.1256 c.c. va considerata una mera interpretazione normativa, per l’applicazione della quale si dovrà comunque attendere uno specifico intervento legislativo.

 

DISPOSITIVO

 

  1. Dal giorno 14 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020 resterà chiuso il plesso dei licei in via Ficili (ex Quadrilatero).
  2. Resterà aperta per i servizi amministrativi la sede principale di piazza don Bosco 12. L’orario di apertura dell’Istituto è fissato dalle ore 08.00 alle ore 14.00, dal lunedì al sabato. L’utenza esterna potrà comunicare con gli uffici segreteria della scuola, tutti i giorni nella fascia oraria 11:00- 13:00, solo telefonicamente e/o via mail. Dovrà assolutamente evitare di recarsi di persona negli Uffici.
  3. Saranno garantiti i servizi essenziali.

 

A tal riguardo viene individuato il seguente contingente minimo di personale:

  1. a) D.S.
  2. b) D.S.G.A. o sostituto
  3. c) n. 3 collaboratori scolastici al giorno, in orario 8.00 -14.00 nella sede centrale di piazza don Bosco 12, per garantire la sorveglianza all’ingresso, la pulizia degli ambienti essenziali e il servizio al centralino;
  4. d) n. 2 assistenti amministrativi al giorno in orario 8.00 -14.00 nella sede centrale di piazza don Bosco 12 per garantire i servizi minimi di segreteria (uno dei quali può occasionalmente sostituire il D.S.G.A.)
  5. e) n. 1 Assistente Tecnico

 

  1. 4) Gli assistenti amministrativi turneranno la loro presenza secondo le esigenze di servizio e, quando non presenti in sede, lo svolgeranno, ove possibile, in modalità “lavoro agile” oppure esaurendo le ferie residue a.s. 2018/19.
  2. 5) I collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici (questi ultimi, ove possibile, anche attraverso il “lavoro agile”) turneranno la propria presenza secondo le indicazioni del DSGA e le disposizioni del Dirigente Scolastico e tenuto conto delle specificità indicate dalle note MI citate in oggetto.

Sia i collaboratori scolastici, sia gli assistenti tecnici, ove non adottino il lavoro agile, utilizzeranno le ferie residue a.s. 2018/19.

  1. 6) Il presente decreto può essere modificato in base a esigenze di servizio o disposizioni
  2. 7) Si conferma l’adozione scrupolosa delle misure di cui all’allegato 1 del DPCM dell’8 marzo 2020, secondo quanto disposto con precedenti circolari
  3. 8) La presente disposizione entra in vigore il giorno 14 marzo 2020.

 

 

 

Il Dirigente scolastico

                                                                                                                                Prof. Donato Romano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

                                                         dell’art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93

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