Criteri valutazione periodica e finale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni: criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva.
Il Collegio Docenti, delibera i criteri in base ai quali si determina la promozione, la sospensione del giudizio o la non promozione in merito alla valutazione finale degli studenti, sulla base del DPR 122/2009, dell’OM 92/2007 e dell’OM 45/2023
Si ricorda in premessa che per procedere alla valutazione finale di ciascun allievo, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato (art. 14 comma 7, D.P.R. del 22 giugno 2009, n. 122).
Nel caso degli studenti ammessi allo scrutinio finale, i singoli docenti propongono il/i voto/i relativo/i alla/e propria/e disciplina/ tenendo conto:
- a) degli esiti delle verifiche effettuate nell’ultimo periodo valutativo desunto da un congruo numero di prove;
- b) delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio;
- c) dei risultati conseguiti a seguito di iniziative di recupero e sportello didattico;
- d) della capacità da parte dello studente di sanare con uno studio personale ed autonomo eventuali modeste incertezze;
- e) del grado di conseguimento degli obiettivi comportamentali, relazionali, di metodo e cognitivi trasversali;
- f) dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione dimostrati dallo studente nel corso dell’anno;
- g) del grado di responsabilità e del rispetto degli impegni assunti sia nei confronti dei docenti che della classe.
1) Valutazione degli Studenti senza debito formativo - GIUDIZIO DI PROMOZIONE
Il giudizio di promozione senza debito è adottato nei confronti degli studenti che in tutte le discipline, incluso il comportamento, abbiano raggiunto, con riferimento ai parametri ed agli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Classe, livelli di profitto almeno sufficiente (DPR 122/2009)
2) Valutazione degli Studenti con debito formativo - SOSPENSIONE DI GIUDIZIO
Per gli alunni che presentano insufficienze non gravi, ma diffuse in più discipline, o insufficienze gravi in una o più discipline, il Consiglio di classe deciderà caso per caso la non ammissione alla classe successiva ovvero la sospensione del giudizio in base ai seguenti criteri:
- possibilità di raggiungere gli obiettivi minimi e di contenuto propri delle discipline interessate;
- possibilità di seguire proficuamente il programma di studi nell’anno successivo;
- progressi apprezzabili nel corso dell’anno;
- positivo comportamento di lavoro;
- assiduità della frequenza o della partecipazione all’attività didattica.
In caso di sospensione del giudizio il Consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero.
A proposito delle carenze rilevate in sede di scrutinio finale, l'art. 6, comma 3, dell'OM 92/2007 contempla due ipotesi:
- che l'insufficienza possa essere sanata “mediante lo studio personale svolto autonomamente”;
- che l'insufficienza sia tale da richiedere “la frequenza di appositi interventi di recupero”.
In un caso e nell'altro va valutata la possibilità che lo studente raggiunga “gli obiettivi formativi e di contenuto delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico” (31 agosto). La sospensione del giudizio opera comunque sia nell'uno sia nell'altro caso; nel primo caso la Scuola si limita a fornire le necessarie informazioni; nel secondo caso, predispone e comunica le attività di recupero.
3) Valutazione degli Studenti con diffuse e/o gravi carenze: DICHIARAZIONE DI NON-PROMOZIONE
Il giudizio di non promozione viene deliberato per gli studenti che presentino insufficienze tali da rendere impossibile ogni modalità di recupero entro la fine dell'anno scolastico.
Casi di carenze non gravi
La dichiarazione di non promozione in caso di insufficienze non gravi richiede la presenza di insufficienze diffuse e la presenza di indicatori negativi come di seguito enunciati:
- scarso impegno e partecipazione nel lavoro scolastico e nello studio domestico;
- scarsa autonomia nel lavoro scolastico e nello studio domestico;
- il mancato superamento di dette carenze nel corso dell'anno scolastico e in eventuali attività di recupero assegnate dal Consiglio di Classe;
- mancata o scarsa partecipazione agli interventi di recupero attivati nel corso dell’anno;
- la dimostrazione che l'insieme delle insufficienze non gravi in più discipline determina una situazione generale di profitto caratterizzata da incertezze diffuse e da una precaria e incerta acquisizione di abilità e conoscenze richieste dallo specifico percorso formativo.
Casi di insufficienze gravi
In linea generale, la dichiarazione di non promozione comporta la presenza insufficienze gravi (<=3), intese secondo le caratteristiche di seguito indicate. Nondimeno, la dichiarazione di insufficienza grave, anche in una sola disciplina, può determinare, a giudizio del Consiglio di Classe e ai sensi del DPR 122/2009, la non promozione dello Studente, se è tale da compromettere in maniera definitiva aspetti significativi e caratterizzanti del percorso formativo specifico.
In ogni caso, l'insufficienza deve manifestare:
- la mancata acquisizione da parte dello Studente delle strutture e dei concetti di base che determinano la specificità di una disciplina con riferimento all'anno scolastico frequentato;
- l'assenza di requisiti minimi sia in termini di conoscenze che di abilità tale da rendere impossibile una strutturazione, anche semplice, della disciplina dal punto di vista discorsivo e logico;
- la mancanza di orientamento, sia come abilità personale che acquisita, nell'ambito disciplinare.
4) Criteri per l’ammissione/non ammissione all’Esame di Stato
L'ammissione dei candidati interni all'esame di Stato è normata dall'art. 13 del D. Lgs. 62/2017, per cui sono ammessi a sostenere l'esame di Stato quei candidati in possesso dei requisiti di cui al c. 2, elencati alla luce delle modifiche apportate dal D.L. 91 del 25 luglio 2018 (convertito in L. 108 del 21 settembre 2018) (si fa riferimento alla C.M. 3050 del 4 ottobre 2018 - Prime indicazioni operative esame di Stato istruzione secondaria di secondo grado a.s. 2018/2019):
- frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;
- votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo.
Per il corrente anno scolastico, come si legge nell’OM 45/2023, non costituisce requisito d’ammissione:
- lo svolgimento delle ore previste nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento [art. 13, comma 2, lettera c) del D.lgs. 62/2017].
Lo scrutinio si conclude con l'attribuzione del punteggio del credito scolastico fino a un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Premesso che la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede all’attribuzione del credito scolastico a ogni candidato interno, sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017
- I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento.
- Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa.
Il collegio delibera i criteri generali per attribuire il minimo e il massimo della banda di oscillazione:
- il massimo di fascia verrà assegnato agli studenti che presentano:
- media dei voti con valore decimale maggiore o uguale allo 0,5
- partecipazione alle varie attività promosse e organizzate dal nostro Istituto per un totale di almeno 20 ore.
- il minimo di fascia verrà assegnato agli studenti ammessi alla classe successiva con una o più insufficienze.
5) Disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali
Per gli alunni con disabilità certificata (ai sensi della L.104/1992), si procede alla valutazione sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI).
Per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il Piano Didattico Personalizzato (PDP).
Stessa cosa vale per gli alunni con altri bisogni educativi speciali non certificati destinatari di un PDP.
6) Criteri di valutazione del comportamento
La valutazione del comportamento è espressa in decimi e concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente e alla definizione della media scolastica per l’attribuzione del credito scolastico. La valutazione inferiore alla sufficienza, in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello studente alla classe successiva o all’esame di Stato.
La valutazione assume le finalità e le caratteristiche individuate dal D.M. del 16 gennaio 2009 n.5, richiamate nel citato Regolamento “Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento”.
“Art. 7. Valutazione del comportamento
- La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.
- La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, dei comportamenti:
- a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni;
- b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.
- La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.”
Per l’attribuzione del voto di condotta, il Collegio dei Docenti ha adottato lo scorso anno una griglia per la corrispondenza tra voto e comportamento atteso sulla base dei seguenti indicatori:
- rispetto del Regolamento di Istituto;
- rispetto delle persone e dell’ambiente;
- rispetto degli impegni scolastici (consegne/scadenze/verifiche)
- frequenza delle lezioni;
- interesse e partecipazione alle lezioni;
- impegno nello studio domestico;
La valutazione del comportamento è attribuita dal Consiglio di classe in sede di scrutinio intermedio o finale sulla base del comportamento complessivo dello studente che scaturisce da un giudizio relativo all’intero anno scolastico e tiene conto anche dei progressi e dei miglioramenti realizzati nel corso dell’anno, considerata la valenza formativa ed educativa dell’attribuzione di tale voto.
Il Coordinatore propone il voto di condotta secondo la griglia di valutazione in uso nella scuola.